La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 107 del 22 maggio 2013, ha statuito che, in caso di utilizzo del contratto a termine per ragioni sostitutive, il nome del dipendente deve essere indicato per iscritto. Tuttavia, per le imprese particolarmente complesse, è sufficiente fare riferimento al numero di lavoratori assenti in una certa funzione aziendale. La questione, oggetto di un lungo conflitto interpretativo, riguarda le modalità con cui deve essere adempiuta l’esigenza di indicare in maniera specifica la causale del contratto a termine quando il rapporto viene stipulato per ragioni sostitutive. Il tema concerne, in particolare, l’obbligo di indicare il nome del lavoratore assente. Se la sostituzione è riferita non a una singola persona, bensì ad una funzione produttiva specifica, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine e le scoperture realizzate.