La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 439/2016, ha affermato il principio secondo il quale i messaggi di posta elettronica scambiati tra dipendenti nell’ambito di una mailing list, costituiscono corrispondenza epistolare privata, rientrando nella protezione delle comunicazioni di natura personale. La personalità della comunicazione, secondo la Corte, “consiste nella predeterminazione dei destinatari, cui il mittente intende inviare il proprio messaggio di posta elettronica , quelli e non altri”. Il caso in esame ha ad oggetto il ricorso azionato da un pilota d’aerei licenziato per giusta causa per aver istigato i colleghi a porre in essere condotte di natura sindacale in contrasto con gli obblighi del datore di lavoro. Parte datoriale, a sostegno delle ragioni fondanti il licenziamento, ha prodotto le mail scambiate tra l’interessato e i suoi colleghi, evidenziando il nocumento derivante da tali azioni. Tuttavia, la Corte territoriale, ancorandosi alla posizione già assunta in passato dal Garante della privacy, ha precisato che i messaggi che circolano all’interno di mailing list, al pari della posta cartacea, devono considerarsi “corrispondenza chiusa ed inviolabile da parte di terzi (ndr nel caso di specie il datore di lavoro)” e, quindi, come tali rientranti sotto la tutela dell’art 15 della Costituzione. Di tal guisa, i giudici hanno ritenuto infondate le ragioni poste a base del licenziamento, poiché privo degli elementi probatori legittimanti l’azione datoriale.