La Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 780 del 5 ottobre 2015, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha dichiarato legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato ad un lavoratore a distanza di oltre un anno dalla scadenza del comporto stesso e dopo un periodo di malattia ininterrotta. La Corte d’Appello, nel respingere l’eccezione d’intempestività del recesso avanzata dal lavoratore appellante, ha richiamato quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui è legittimo il comportamento del datore di lavoro che attende il rientro in servizio del lavoratore malato per poter valutare un eventuale suo riutilizzo nell’organizzazione aziendale, senza che tale attesa costituisca una rinuncia al diritto di recesso.