La Corte d’Appello di Milano, con propria sentenza, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2119 cod. civ. al rapporto di lavoro autonomo. Ciò in considerazione della portata generale del principio posto a suo fondamento, secondo cui il recesso immediato dal rapporto è possibile qualora si verifichi un fatto imputabile ad una delle parti che ne impedisca la prosecuzione anche solo temporanea. Conclude la Corte che l’interpretazione analogica dell’art. 2119 cod. civ. non comporta, tuttavia, l’estensione ai rapporti di lavoro autonomo di tutte le restanti tutele stabilite dalla legge con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, tra cui l’obbligo della preventiva contestazione dell’addebito.