La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 203 del giorno 11 gennaio 2016, ha affermato che il termine di 30 giorni, previsto dal comma 5, dell’art. 18 della Legge n. 300/1970, per esercitare il diritto di opzione volto ad ottenere le 15 mensilità in luogo della reintegra nel posto di lavoro, in caso di licenziamento dichiarato giudizialmente illegittimo, decorre dal momento in cui il lavoratore ne ha effettiva e completa conoscenza. Pertanto, secondo la Cassazione, il dies a quo di 30 giorni può cominciare a decorrere da quando è stata data lettura del dispositivo della sentenza a prescindere da una comunicazione formale della stessa da parte della cancelleria. In sostanza si tratta di un termine finale stabilito dalla legge per evitare che si crei una situazione di stallo qualora il datore di lavoro non inviti il lavoratore alla ripresa dell’attività nonché a contenere in tempi ragionevoli l’incertezza circa la continuazione del rapporto di lavoro.