La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4439/2014, ha chiarito che il danno non patrimoniale, anche se può manifestarsi in molti modi diversi, è un categoria unitaria e omnicomprensiva, al pari del resto di quello patrimoniale, che non muta la propria natura solo perché si sia abbattuto su beni di natura diversa. Da ciò sul piano processuale deriva che quando si invoca il risarcimento del danno non patrimoniale non sussiste alcun onere di adottare l’una piuttosto che l’altra delle varie formule qualificatorie elaborate dalla prassi.