La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2734 dell’11 febbraio 2016, si è pronunciata sull’applicabilità del termine di decadenza di 60 giorni ai contratti di somministrazione. Si tratta di una questione molto dibattuta, sin dall’introduzione dell’art. 32, L. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro), in dottrina ed in giurisprudenza in merito. Lo stesso Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 12/2014, aveva equiparato la scadenza del contratto di somministrazione alle ipotesi di licenziamento orale, escludendo in assenza di una comunicazione di licenziamento l’applicabilità dei termini decadenziali di cui all’art. 6, L. 604/1966. La Cassazione ritiene, invece, improponibile tale equiparazione, osservando che il termine decadenziale di 60 giorni deve essere inderogabilmente rispettato dal lavoratore in caso di impugnazione di contratti di somministrazione conclusisi per decorso del termine o per intervenuto licenziamento. Nel contempo la Cassazione precisa che il termine de quo deve computarsi, rispettivamente, dalla scadenza del contratto o dall’invio della comunicazione di licenziamento.