La Corte di Cassazione, IV sezione penale, con sentenza n. 12683 del 29 marzo 2016, ha stabilito che il datore di lavoro è responsabile degli infortuni dovuti ad imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore, salvo il caso della assoluta abnormità del comportamento di quest’ultimo. Nel caso di specie un operaio cadeva rovinosamente a terra da una scala sdrucciolevole poggiata alla parete, che egli stava utilizzando per lavorare ad una altezza superiore ai 2 metri dal pavimento. Ed il datore di lavoro, benché l’operaio avesse di sua iniziativa usato la scala, veniva considerato penalmente responsabile dell’infortunio occorso allo stesso poiché lo aveva comunque adibito a lavorare a tale altezza in “assenza di una postazione sufficiente e di idonee protezioni da caduta”. In definitiva, il datore di lavoro, nell’osservanza delle norme antinfortunistiche, deve tener conto e, quindi evitare, anche i rischi eventuali, che possano accadere sul posto di lavoro, essendo garante dell’incolumità fisica del propria forza lavoro.