La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14305/2016, ha confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato da una società a un dipendente che, nel corso di una controversia intentata per il riconoscimento di mansioni superiori, si è impossessato di documenti utili alla causa, inviandoli dalla mail aziendale a quella personale, nonché ha depositato e reso pubblica una lettera riservata personale inviata dal direttore a un’altra dipendente. La Corte, richiamando il proprio costante e risalente orientamento (da ultimo sentenza 6420/2002), ha affermato che «il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viene meno ai doveri di fedeltà, di cui all’articolo 2105 del codice civile, tenuto conto che (…) al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda». Inoltre secondo la Corte, nella valutazione circa la legittimità delle modalità di acquisizione della documentazione da parte del lavoratore, il giudice deve tenere presente «la possibilità di ravvisare, nell’esercizio del diritto di difesa, una scriminante della condotta posta in essere dal lavoratore». Insomma, con questa sentenza la Corte ha inteso affermare il seguente principio di diritto: il diritto alla difesa del lavoratore prevale sulle esigenze di segretezza aziendale.