La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3306 del 19 febbraio 2016, ha confermato il principio di diritto già espresso con sentenza del 2 ottobre 2013, n. 22540, in forza del quale “l’azione del lavoratore diretta al riconoscimento di diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro non può essere preclusa da formule di rinuncia generiche ed onnicomprensive, in contrasto con i principi enunciati in materia di rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, laddove non risulti accertato – con indagine di fatto del giudice del merito – che via sia stata la consapevolezza da parte del lavoratore della possibile esistenza di determinati diritti e la effettiva volontà di rinunciarvi”. Da quanto precede, si evince che gli effetti propri della conciliazione tombale sono strettamente connessi a due elementi che devono sussistere al momento della sottoscrizione dell’accordo: consapevolezza del lavoratore dei propri diritti ed effettiva volontà di rinunciare ai medesimi. La ricorrenza di tali elementi, non essendo garantita neppure dal fatto che l’accordo venga raggiunto in sede protetta, finisce per essere inevitabilmente legata al grado di dettaglio con cui l’oggetto delle rinunce viene indicato nel testo dell’accordo medesimo.