La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23609 del 18 novembre 2015, torna sul tema dei criteri di scelta seguiti dal datore di lavoro all’esito della procedura collettiva di riduzione del personale. Nello specifico la Corte ha ribadito che il datore di lavoro, allorquando definisce i criteri di scelta di cui all’art. 5 della Legge 223/1991 nella lettera di avvio della procedura, non può poi derogarvi e decidere di applicarli parzialmente. La Cassazione, così statuendo, aderisce a quell’orientamento per il quale la fase di applicazione dei criteri di scelta rappresenta l’unico momento in cui poter verificare che il datore di lavoro abbia agito con correttezza e buona fede nella procedura di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali coinvolte.