La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15211 del 22 luglio 2016, nel confermare la decisione di merito, ha affermato che la sede di lavoro coincidente con l’abitazione del dipendente, ai fini della verifica del requisito dimensionale per l’applicabilità in caso di licenziamento illegittimo della tutela reintegratoria ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non può considerarsi distinta dalla sede aziendale. Ciò in quanto per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. Ne consegue, a parere della Corte, che deve escludersi la configurabilità di un’unità produttiva in relazione a quelle articolazioni che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’attività produttiva della stessa. Orbene l’abitazione, utilizzata dal dipendente come sede di lavoro, non costituisce una autonoma unità produttiva valida per escludere l’applicabilità del regime della tutela reale in caso di licenziamento dichiarato illegittimo.