La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6265, pubblicata in data 31 marzo 2016, ha sancito il principio secondo cui il dipendente che rifiuta il trasferimento può essere considerato dimissionario. Nel caso in esame il lavoratore aveva contestato la legittimità dell’ordine di servizio del datore di lavoro che ne aveva disposto il trasferimento presso un’altra unità produttiva, rifiutandosi di ottemperavi. A fronte di tale diniego, il datore di lavoro, con nota indirizzata al dipendente stesso, prendeva atto della sua volontà di rassegnare le dimissioni. Avverso tale provvedimento espulsivo il lavoratore ricorreva in giudizio, ritenendolo illegittimo poiché intimato oralmente. La Corte di Cassazione, nel riformare la decisione dei giudici di merito, ha affermato che, qualora si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento orale o dimissioni), il giudice di merito è tenuto ad effettuare una indagine accurata che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie. Pertanto il rifiuto del lavoratore di prendere servizio in un altro luogo, in presenza di un trasferimento legittimo, appare indicativo della sua volontà di non voler più fornire la prestazione lavorativa, circostanza questa che esclude una qualsivoglia ipotesi di licenziamento orale.