La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 16593 e 16587 depositate il 3 luglio, ha precisato che i versamenti del datore di lavoro accantonati a previdenza complementare non si computano ai fini della determinazione del TFR e dell’indennità di anzianità, in quanto i medesimi non hanno natura retributiva e non sono assoggettati a contribuzione previdenziale utile ai fini pensionistici.