La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16214 del 3 agosto 2016, ha affermato che il patto di prova deve essere accettato per iscritto dal dipendente. Nel caso di specie una lavoratrice ricorreva in giudizio affinché venisse dichiarato illegittimo il recesso intimatole, poiché il periodo di prova contrattualmente pattuito era scaduto. La società datrice di lavoro si costituiva sostenendo che la lavoratrice – in risposta ad una mail aziendale con cui le si prospettava la necessità di predisporre la lettera di proroga della prova – si offriva di farlo lei stessa, inviandola poi alla società a mezzo email senza firmarla. La lettera veniva sottoscritta, in duplice originale, dal legale rappresentante e consegnatale affinché vi apponesse la sua firma e la conservasse. Proceduto il rapporto ed avendo avuto esito negativo l’esperimento della prova, la società comunicava alla dipendente il recesso ma veniva ad apprendere che la stessa non aveva sottoscritto la lettera di proroga. La Corte di Cassazione, nel confermare le decisioni di merito, ha osservato che la forma scritta per il patto di prova, necessaria ai sensi dell’art. 2096 cod. civ., è richiesta «ad substantiam» e deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie. A parere della Corte, nella fattispecie in esame, la forma scritta difettava, poiché la lavoratrice si era limitata a predisporre la lettera di proroga, inviandola via email alla società, senza, però, sottoscriverla. Inoltre, secondo la Corte, «il patto di prova costituisce un elemento accidentale del contratto, che non sussiste né può produrre effetto se non è stato espressamente previsto dalle parti nel contratto individuale». In sostanza, a parere della Corte, un accordo di proroga, firmato successivamente all’instaurazione del rapporto, essendo fuori dal contratto di assunzione non ha alcuna efficacia in relazione alla durata della prova. Infine la Corte ha ribadito il principio secondo cui deve dichiararsi nullo il patto di prova in caso di «mancata specificazione delle mansioni che avrebbe dovuto svolgere il lavoratore, con conseguente conversione in via definitiva dell’assunzione sin dall’inizio”. Ciò in quanto «il licenziamento intimato a motivo del mancato superamento della prova quando non sussista un valido patto in tal senso, sia (ndr è) viziato sotto il profilo dell’inidoneità della causale addotta a giustificazione del recesso».