La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16472 del 5 agosto 2015, ha chiarito che, in presenza di reiterate assenze dal lavoro per malattia, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per scarso rendimento. In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che le assenze per malattia non possono essere utilizzate per suffragare un licenziamento giustificato – alla luce anche di altri parametri soggettivi quali l’imperizia, la negligenza e l’incapacità – da una insufficiente prestazione da parte del lavoratore, in quanto la malattia viene in considerazione solo ai fini del superamento del periodo di comporto. Il principio espresso nella sentenza in esame si pone in netta contrapposizione con quello contenuto nella sentenza n. 18678/2014 della stessa Corte di Cassazione. Infatti in quest’ultima sentenza veniva ampliato il concetto di scarso rendimento ritendo legittima l’intimazione di tale fattispecie di licenziamento nei casi in cui emergeva un utilizzo reiterato e non corretto delle ripetute assenze per malattia a “macchia di leopardo” – per di più comunicate dal lavoratore solo all’ultimo ed usufruite in prossimità dei giorni di riposo – tali da incidere negativamente sull’organizzazione aziendale.