La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13455 depositata il 30 giugno 2016, ha affermato che il licenziamento per prolungata assenza intimato ad una lavoratrice madre per aver omesso di conformarsi all’ordine del proprio datore di lavoro di riprendere servizio presso un’unità aziendale situata in un comune diverso da quello ove la donna prestava servizio al momento della gravidanza, è illegittimo. Ciò in quanto, in base all’art. 56 del D.Lgs. 151/2001, la lavoratrice madre, dopo la maternità, ha il diritto di rientrare in servizio nella stessa unità aziendale di provenienza o in altra unità produttiva nell’ambito del medesimo comune, salvo che non vi rinunci espressamente. Il D.Lgs. n. 151/2001, secondo la Corte, prevede un articolato complesso di garanzie e diritti – volti ad assicurare l’essenziale funzione familiare della donna (ora della genitorialità) nonché rispondenti alla tutela della maternità – che “ha riflessi nella dimensione attuativa del rapporto, richiedendo e legittimando, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, tutti quei comportamenti che possono cooperare alla loro attuazione”. In sostanza nell’intimare il licenziamento ad una lavoratrice madre non si può prescindere dalle speciali garanzie poste dal D.Lgs. n. 151/2001 a tutela della maternità.