La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4695 del 10 marzo 2016, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente per (i) non essere stato presente alla visita di controllo domiciliare nel periodo di malattia e (ii) non essersi recato il giorno successivo alla visita ambulatoriale. In particolare, la Suprema Corte ha fondato la sua decisione sul fatto che il lavoratore si era sottoposto, nella mattinata precedente a quella fissata per la visita ambulatoriale, a visita di controllo presso la Asl che aveva accertato la sua inidoneità a riprendere l’attività lavorativa. Tale comportamento, secondo la Suprema Corte, esclude la ricorrenza della gravità dell’inadempimento che deve essere di “non scarsa importanza“, sicché la sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore – desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva – sia alla proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta. Ne consegue che l’assenza alla visita di controllo deve essere valutata – nell’eventualità in cui il datore di lavoro volesse adottare un provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente interessato – alla luce dei singoli aspetti del caso concreto e non in “astratto”.