La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9467/2016, ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo allorquando il datore di lavoro fornisca “la prova sia della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni produttivo – organizzative, sia dell’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell’attività cui il lavoratore stesso era stato precedentemente adibito”. Ciò in quanto il datore di lavoro non “ha l’obbligo di offrire al lavoratore tutte le mansioni anche quelle del tutto incompatibili con quelle svolte in precedenza”. In sostanza il datore di lavoro, nei casi di riorganizzazione aziendale con contestuale soppressione di una determinata posizione, nell’offrire al lavoratore interessato una mansione diversa, anche inferiore, deve comunque valutare la omogeneità e la compatibilità dei nuovi compiti rispetto a quelli originariamente svolti.