La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4502 dell’8 marzo 2016, ha dichiarato illegittimo un licenziamento determinato dal rifiuto di un lavoratore di svolgere nuove mansioni presso un altro reparto aziendale, lamentando una inidoneità fisica rispetto alla nuova attività, non supportata però da alcuna documentazione probante. Sul punto la Corte ha affermato che, in tali casi, non sussiste a carico del lavoratore alcun obbligo di documentare sanitariamente la personale impossibilità di svolgere la nuova attività, incombendo, invece, sul datore di lavoro – in applicazione dei propri obblighi di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) e dei principi di correttezza e buona fede (art. 1375 cod. civ.) – l’onere di verificare lo stato di salute del lavoratore e successivamente, in caso di accertata inidoneità alle nuove mansioni, provvedere all’adozione di misure alternative e possibili al recesso.