La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 709 del 18 gennaio 2016, ha osservato che, nell’ambito della tutela reale, allorquando il dipendente comunichi al datore di lavoro di optare, in luogo della reintegra, per l’indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si estingue. Ciò anche se il datore non ha provveduto al pagamento della predetta indennità, non permanendo – per il periodo successivo, in cui la prestazione lavorativa né è dovuta né è pretesa – alcun obbligo retributivo. L’obbligo di corresponsione dell’indennità sostitutiva della reintegra viene così a soggiacere alla disciplina della mora debendi. In altri termini, il lavoratore, in caso di inottemperanza del datore di lavoro, può solo ottenere la condanna dello stesso alla rivalutazione e agli interessi dal giorno della dichiarazione di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra fino al suo effettivo pagamento, salva la prova del maggior danno, il cui onere è ovviamente a suo carico.