La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24259 del 28 ottobre scorso, ha precisato che l’esternalizzazione della parte più qualificata delle attività di un servizio e il rifiuto del lavoratore di essere distaccato presso la società esterna o di svolgere una diversa mansione corrispondente alla propria qualifica legittimano il suo licenziamento se non ci sono, nella stessa azienda, posizioni lavorative adatte a lui.