La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2419/2012, ha sostenuto che il datore di lavoro che vuole avvalersi dell’esenzione contributiva sui rimborsi chilometrici corrisposti ai dipendenti non è obbligato a dare prova analitica degli stessi mediante una scheda mensile o altro documento analogo. La vicenda dedotta in giudizio non pone in discussione l’esenzione contributiva dei rimborsi chilometrici bensì l’onere della prova e, in particolare, le modalità probatorie richieste dalla legge per la sua operatività.