La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18861 dell’8 settembre 2014, ha chiarito che l’apparato sanzionatorio di cui all’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), oltre che ai casi di conversione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in uno indeterminato, si estende anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. In ragione di ciò, pertanto, in caso di conversione di un contratto interinale a tempo determinato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro viene condannato a versare un indennizzo risarcitorio al lavoratore in misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Secondo la Cassazione, infatti, la nozione utilizzata dal legislatore nel Collegato Lavoro non è limitata al contratto a termine classico, ma ricomprende le altre forme contrattuali che si concretano in una prestazione di lavoro temporanea.