La Cassazione, con la sentenza n. 34747, depositata lo scorso 11 settembre, ha statuito che il datore di lavoro non è in colpa in caso di infortunio dei dipendenti, solo se ha controllato meticolosamente l’osservanza delle misure di sicurezza. In seguito alla morte di un dipendente che, durante l’attività di preparazione delle luminarie in occasione di una festa religiosa, rimaneva folgorato, la Suprema Corte, confermando le pronunce del Tribunale di primo grado e della Corte di Appello, rigettava il ricorso del datore di lavoro e condannava i soci amministratori per il reato di omicidio colposo, poiché gli stessi erano stati imprudenti, imperiti e negligenti nell’osservanza delle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro, nonché per la mancata adozione di precauzioni idonee a scongiurare il verificarsi di eventi pericolosi.