Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19665 del 18 settembre 2014, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all’obbligo di pagare le sanzioni civili sui contributi dovuti dal datore di lavoro, nei casi di illegittimità del licenziamento. In particolare, sulla versione dell’art. 18, L. 300/1970 vigente prima della riforma Fornero era sorto un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità o meno delle sanzioni civili sui contributi dovuti per il periodo compreso tra la data di licenziamento e l’ordine di reintegra. Le Sezioni Unite escludono la configurabilità dell’omissione contributiva ed il conseguente impianto sanzionatorio, a meno che il licenziamento non sia stato dichiarato inefficace o nullo. In relazione al testo vigente dal 2012, ha precisato la Corte, se il licenziamento è affetto da un vizio che lo rende annullabile (mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, oggettivo o soggettivo) non si applicano le sanzioni civili, perché la norma esclude espressamente questo onere. Se il licenziamento dovesse invece essere dichiarato nullo perché discriminatorio, le sanzioni saranno dovute nella misura prevista per i casi di omissione contributiva.