La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18675 del 4 settembre 2014, ha chiarito che il trasferimento di un ramo d’azienda, può essere invocato soltanto quando preesista un’autonomia funzionale e organizzativa dell’area ceduta e non nelle ipotesi in cui venga creato un contenitore ad hoc per trasferirvi le risorse umane considerate in eccesso. In caso contrario ci si trova di fronte a una «fittizia ristrutturazione aziendale» finalizzata al licenziamento dei dipendenti della società.