La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15435 del 26 luglio 2016, ha affermato il principio secondo il quale il dipendente a suffragio della discriminazione subita può fornire indizi e presunzioni. Nel caso di specie una lavoratrice veniva licenziata per non aver ottemperato all’ordine datoriale di trasferimento presso un punto vendita situato a circa 150 km dalla sede di appartenenza. Secondo la lavoratrice si trattava di un provvedimento discriminatorio poiché disposto 3 giorni dopo la scadenza del periodo di tutela di cui all’art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001 ed in assenza di reali ragioni tecniche, organizzative e produttive ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il trasferimento ed il conseguente licenziamento, precisando che l’onere probatorio attenuato posto a carico del lavoratore non deve necessariamente concretizzarsi nella produzione di dati di carattere statistico. Infatti la Corte di Cassazione, confermando la decisione di merito, ha evidenziato che nel caso di specie erano emersi elementi fattuali «idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione di atti, patti o comportamenti discriminatori», con la conseguenza che sarebbe spettato al datore di lavoro provarne l’insussistenza. Il che nella fattispecie in esame non è avvenuto.