La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – chiamata a pronunciarsi sulla direttiva comunitaria n. 2003/88 in tema di orario di lavoro – ha stabilito, con sentenza del 10 settembre 2015 emessa nella causa C266/14, che gli spostamenti dei dipendenti non aventi un luogo di lavoro fisso o abituale (cd. lavoratori itineranti), dal proprio domicilio a quello del primo e dell’ultimo cliente, questi ultimi indicati dal datore di lavoro, rientrano nella nozione di “orario di lavoro”. I Giudici di legittimità hanno così deciso sul presupposto che i dipendenti itineranti, nell’arco temporale del proprio intervento, rimangono a disposizione del datore di lavoro, sono sottoposti alle direttive di quest’ultimo e non possono, quindi, dedicarsi a propri interessi.