La Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro che ha sottoscritto un accordo in base al quale viene riconosciuto un premio ai dipendenti non può recedere unilateralmente dallo stesso. Infatti il criterio secondo cui, di regola, le obbligazioni non possono avere carattere perpetuo può valere per le obbligazioni poste a carico di una sola parte e non per quelle che, all’interno di un rapporto di lavoro continuativo, si contrappongono ad altre obbligazioni a carico di un’altra parte. Le erogazioni del datore trovano pertanto la loro causa nelle prestazioni dei dipendenti e comprendono tutte le somme di denaro corrisposte agli stessi in maniera stabile e continuativa. Il recesso unilaterale integra dunque una forma di inadempimento contrattuale totale o parziale.