La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2000 del 26 gennaio 2017, è tornata a pronunciarsi sul diritto del dirigente ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e sul relativo onere probatorio. Nello specifico la Corte ha affermato che la maturazione di tale diritto (e il conseguente riparto probatorio) è strettamente connessa al ruolo ricoperto dal dirigente all’interno dell’azienda. Pertanto i dirigenti cd. “apicali” o comunque i dirigenti che per la indiscutibile posizione ricoperta si trovano nella condizione di non dover rendere conto dettagliatamente delle loro decisioni personali in tema di ferie, non hanno diritto alla relativa indennità sostitutiva qualora non ne abbiano goduto in costanza di rapporto di lavoro, a meno che non provino la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione. Per contro, il personale dirigenziale non in posizione apicale o comunque privo nei fatti del potere di autodeterminazione delle ferie, soggiace al principio generale secondo cui il lavoratore, per ottenere il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha soltanto l’onere di provare di aver lavorato nei giorni ad esse destinati, incombendo sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento.