Le norma in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imprudenza, imperizia e negligenza. La Corte di Cassazione ha precisato che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore all’eventuale concorso di colpa del lavoratore. Ciò a meno che la condotta del lavoratore non abbia i caratteri dell’abnormità, opinabilità ed esorbitanza.