La sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12721 del 2009, stabilisce che il lavoratore detenuto perde lo stipendio ma non può essere allontanato dal posto di lavoro. Il licenziamento è giustificato solo ove l’impresa dimostri di non avere nessuna possibilità di ricorrere ad una sostituzione interna temporanea, essendo quindi costretti ad assumere un’altra persona per sostituirlo. Il caso concreto riguarda un lavoratore napoletano che, conclusa la detenzione, è stato licenziato per “assenza ingiustificata dal luogo di lavoro”. I giudici hanno stabilito che il lavoratore deve essere reintegrato nel posto di lavoro ed che ha diritto al risarcimento dei danni.
(Rassegna Stampa del 5 giugno 2009 – Sole 24 ore)