La Corte di Cassazione, con sentenza n. 284 del 10 gennaio 2017, è intervenuta in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto affermando innanzitutto che nel relativo computo non incidono i pomeriggi in cui il lavoratore si sottopone a specifici trattamenti sanitari, allorquando il lavoratore stesso, in regime di part time, abbia regolarmente svolto la propria attività al mattino. Inoltre la Corte ha affermato, conformandosi così ad un orientamento pressoché consolidato, che tale tipologia di licenziamento è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non ad un licenziamento disciplinare. Pertanto lo stesso non necessita di una descrizione dettagliata di tutti gli elementi relativi alle ragioni ad esso sottese (indicazione dei singoli giorni di assenza, bastando il numero totale delle assenze in un determinato arco temporale). Resta comunque fermo l’onere per il datore di lavoro di provare poi in giudizio i fatti costitutivi il provvedimento espulsivo. Nella medesima pronuncia la Corte di Cassazione ha, altresì, osservato che l’invio al datore di lavoro durante il periodo in cui si è in ferie di un certificato di malattia che copra i giorni feriali comporta il mutamento del titolo dell’assenza con la loro conseguente rilevanze per il conteggio del comporto.