Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3370 depositata il 16 dicembre 2016, ha osservato che il datore di lavoro, in caso di licenziamento per motivi economici, nel verificare la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale (c.d. obbligo di repechage) non deve limitarsi alle mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore eccedentario, ma deve contemplare tutte le mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. Ciò in quanto, le modifiche all’art. 2103 cod. civ. introdotte dal Jobs Act, hanno comportato il superamento della nozione di equivalenza delle mansioni, che costituiva il precedente parametro a cui era vincolato il datore di lavoro nell’assegnazione di nuove mansioni ai propri dipendenti. Pertanto, se da un lato la “nuova” formulazione dell’art. 2013 cod. civ. ha reso più flessibile l’organizzazione del lavoro a vantaggio dell’impresa, dall’altro ha introdotto obblighi più stringenti nella verifica del “repechage”.