Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con propria sentenza, ha rigettato il ricorso presentato da tre dipendenti della Società nostra Assistita, che avevano impugnato alcune sanzioni disciplinari conservative ad esse comminate (nella specie sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione), ritenendole sproporzionate, poiché il datore di lavoro (i) per anni aveva tollerato loro lievi inadempimenti e (ii) per identici errori aveva applicato il provvedimento dell’ammonizione. Il Giudice non ha condiviso i rilievi delle ricorrenti “in quanto come ammesso nello stesso ricorso, la società, a fronte degli errori delle ricorrenti, frutto evidentemente di una minore attenzione profusa nello svolgimento del loro lavoro, ha prima sanzionato la condotta negligente delle stesse con l’ammonizione e solo al ripetersi del medesimo errore, ha comminato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione”. Nella sentenza il Giudice ha, altresì, precisato che l’aver inizialmente tollerato gli errori delle ricorrenti da parte della Società “in un’ottica evidentemente di dare fiducia alle lavoratrici per il futuro (…) non significa aver esonerato le stesse dall’obbligo sancito dall’art. 2104 cc di eseguire correttamente e diligentemente la prestazione lavorativa”.