Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017, hanno risposto al quesito inerente la natura del rapporto intercorrente tra la società per azioni ed il suo amministratore, alias se sia qualificabile come lavoro parasubordinato o autonomo (ovvero estraneo a tale ambito). Nello specifico le Sezioni Unite hanno statuito che l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati ad essa da un rapporto di tipo societario che, anche in considerazione (i) della immedesimazione organica che si realizza tra la persona fisica e l’ente e (ii) dell’assenza del requisito della coordinazione, non è ricompreso tra quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 cod. proc. civ. In altri termini il rapporto in questione non è assimilabile né ad un contratto d’opera né tantomeno ad un rapporto di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato. Le Sezioni Unite attuano così una inversione di tendenza rispetto alla decisione dalle stesse assunta nel 1994 (sentenza n. 10680) allorquando avevano affermato che all’interno dell’organizzazione societaria, l’attività dell’amministratore doveva considerarsi continuativa, coordinata nonché prevalentemente personale e quindi soddisfare i requisiti di cui all’art. 409 n. 3 cod. proc. civ., non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell’operato gestorio.