Il c.d. rito Fornero finisce alla Corte Costituzionale. La IX sezione civile del Tribunale di Milano ha infatti giudicato rilevante la questione di legittimità in merito all’assenza di un obbligo di astensione per il giudice investito della decisione sull’opposizione, dopo che il medesimo giudice ha anche definito la fase sommaria della controversia sulla legittimità del licenziamento. Nella caso di specie, la prima fase, quella sommaria, si concludeva con un verdetto che accertava la legittimità del recesso da parte dell’azienda. La lavoratrice impugnava la decisione e presentava anche istanza di ricusazione del giudice chiamato a pronunciarsi. Il magistrato infatti era lo stesso che aveva giudicato la prima fase. L’ordinanza di ieri, nel considerare rilevante la questione, parte dal presupposto che quella del legislatore che non ha previsto la diversità del giudice dall’una all’altra fase è stata una scelta consapevole.