La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4211 depositata il 21 febbraio 2018, è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad un giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento. Nello specifico l’Inps con detta ingiunzione aveva intimato ad una società il pagamento di sanzioni ed interessi sull’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ad un proprio ex dipendente – nello specifico un dirigente – con ritardo rispetto alla data della sentenza di primo grado. Sentenza questa con cui il licenziamento per giusta causa oggetto del procedimento era stato dichiarato illegittimo. Sia in primo che in secondo grado l’opposizione proposta dal datore di lavoro era stata accolta. In particolare, la Corte di Appello territorialmente competente aveva fondato il proprio convincimento sull’assunto che (i) con il licenziamento, il rapporto previdenziale si era chiuso; (ii) la sentenza di condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso era stata impugnata e (iii) in pendenza del giudizio d’appello alcun debito contributivo poteva ritenersi sorto nei confronti dell’ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha riformato integralmente la decisione di merito affermando, invece, che il debito contributivo del datore di lavoro nei confronti dell’INPS era sorto con la sentenza di condanna, provvisoriamente esecutiva per legge, al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. Pertanto, a parere della Suprema Corte, il ritardo maturato dalla sentenza all’effettivo pagamento dei contributi doveva essere valutato ai fini della tempestività dell’adempimento del debito contributivo, non avendo alcun rilievo la pendenza del giudizio di impugnazione.