La Corte di Cassazione ha chiarito che è illegittimo il licenziamento dell’invalido avviato al lavoro quando in azienda ci sono posti compatibili con la sua menomazione anche se occupati da altri dipendenti. Il datore di lavoro, infatti, prima di recedere dal rapporto, è tenuto non solo a ricercare mansioni a lui congeniali ma anche, se necessario, a ridistribuire gli incarichi tra i lavoratori già in servizio per “garantire” il posto all’invalido. Solo quando l’operazione si rivela impossibile, l’imprenditore può quindi legittimamente disporre il licenziamento.