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LA CASSAZIONE: LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER L’INFORTUNATO CHE LAVORA ALTROVE (IL SOLE 24 ORE, 5 MARZO 2015, PAG. 51)

05 Mar 2015

Secondo la sentenza n. 4237/2015 della Cassazione non costituisce giusta causa di licenziamento – ma è passibile unicamente di sanzione conservativa – il comportamento del lavoratore che durante un periodo di assenza dal lavoro per infortunio abbia svolto presso terzi un’attività lavorativa sostanzialmente coincidente con quella oggetto del contratto di lavoro. La Suprema Corte chiarisce che, per valutare se lo svolgimento di un’altra attività lavorativa durante il periodo d’astensione sia tale da pregiudicare la guarigione, occorre operare una valutazione ex post, vale a dire dopo la conclusione dell’infortunio. Nel caso di specie, l’espletamento da parte del lavoratore di altra prestazione lavorativa in costanza di astensione per infortunio non aveva impedito che, al termine del periodo di assenza riconosciuto dall’INAL, il lavoratore riprendesse regolarmente servizio, conseguendone che non poteva dirsi realizzata una condizione ostativa alla più rapida guarigione dai postumi invalidanti. Da qui, l’illegittimità per la Corte di Cassazione del licenziamento per giusta causa.

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