La Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Milano, con la sentenza inedita n. 218/2013, ha aderito alla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha mutato il proprio orientamento alla luce delle molteplici modifiche legislative intervenute per l’incidenza del diritto comunitario sulla normativa interna in merito ai diritti da riconoscersi all’agente in caso di risoluzione del rapporto. In particolare la Corte d’Appello ha ribadito che “in caso di ricorso da parte dell’impresa proponente ad una clausola risolutiva espressa, la stessa può ritenersi legittima solo nei limiti in cui non venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di contratti collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, mentre quanto alla concretizzazione della giusta causa medesima, il giudice deve, comunque, verificare (…) se sussista un inadempimento dell’agente integrante giusta causa di recesso”.