La Corte di Cassazione ha affermato che l’azienda perde le agevolazioni contributive previste per la trasformazione anticipata del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato (ossia, contribuzione agevolata per un anno), qualora cambi le mansioni dell’apprendista subito dopo la trasformazione. La Suprema Corte ha infatti precisato che il lavoratore deve prestare la propria attività lavorativa nella qualifica per cui è stato stipulato il rapporto di apprendistato e che l’eventuale variazione di qualifica, subito dopo la trasformazione del contratto di apprendistato, comporta il venir meno delle agevolazioni previste dalla legge (art. 21, comma 6, L. n. 56/ 1987).