La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7424 del 26 marzo 2018, si è nuovamente occupata della questione relativa all’immediatezza della contestazione disciplinare ed alla tempestività della sanzione poi adottata. Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva avviato nei confronti del proprio dipendente il procedimento disciplinare – conclusosi poi con un licenziamento per giusta causa – solo vari mesi dopo il verificarsi dei fatti contestati. La Corte di Cassazione, investita della causa, ha ribadito come il principio della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, “quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso”. Inoltre la Suprema Corte ha ricordato come il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell’immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi. In sostanza il concetto di tempestività deve essere valutato in relazione alla complessità dell’organizzazione aziendale del datore di lavoro.