La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6770 del 15 marzo 2017, ha cassato la decisione della Corte di Appello di Roma stabilendo a contraris che, in caso di retrocessione all’impresa committente dei servizi affidati in appalto, non è escluso che possa configurarsi un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. Ciò, quando detta retrocessione comporti un passaggio di beni, ivi incluso il personale, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica attività imprenditoriale. A supporto di tale tesi, la Cassazione – oltre a far leva su principi dalla stessa enunciati in precedenti giudizi – richiama numerose decisioni della Corte di Giustizia Europea nelle quali i giudici comunitari avevano individuato quale elemento necessario per la sussistenza di un trasferimento d’azienda il fatto che l’entità economica in questione conservasse la propria identità a prescindere dal cambiamento dell’effettivo proprietario e, dunque, dallo strumento utilizzato per la successione nei rapporti giuridici sottostanti. Orbene, in caso di passaggio di un complesso organizzato di beni da un imprenditore ad un altro, si configurerà un trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ. nella misura in cui l’entità economica trasferita – a seguito della sua traslazione ed a prescindere dallo strumento giuridico adottato – conservi la propria identità e sia tale da consentire il proseguimento o la ripresa della sua gestione. Ciò, anche nel caso in cui il complesso di beni organizzato sia costituito soltanto da un gruppo di lavoratori.