La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 30985/2017, ha risolto il contrasto giurisprudenziale creatosi in merito al regime sanzionatorio in caso di licenziamento disciplinare viziato da una contestazione tardiva dell’illecito posto a suo fondamento. La controversia da cui scaturisce la pronuncia delle Sezioni Unite nasce dal ricorso presentato da un lavoratore avverso il licenziamento per giusta causa intimatogli a fronte di un procedimento disciplinare avviato a circa 2 anni dall’avvenuta cognizione, da parte della società datrice di lavoro, dei fatti addebitatigli. Due gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Secondo il primo orientamento il vizio della tardiva contestazione non costituisce un carattere sostanziale del diritto di recesso del datore, applicandovi, quindi, la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori. Il secondo orientamento considera l’immediatezza del provvedimento espulsivo un elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori. Le Sezioni Unite hanno deciso di aderire – alla conclusione di una travagliata vicenda processuale – al primo orientamento, formulando il seguente principio di diritto: “La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base del provvedimento di recesso, ricadente «ratione temporis» nella disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, così come modificato al comma 42 dell’art. 1 della legge n. 92 del 28.6.2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della legge n. 300/1970”. Ciò significa che, in presenza di un licenziamento illegittimo per tardiva contestazione deve applicarsi la tutela indennitaria piena, che comporta il riconoscimento in favore del lavoratore interessato, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, di una indennità risarcitoria di importo compreso tra le 12 e le 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.