De Luca & Partners

Legittimo il licenziamento in caso di soppressione della posizione e assenza di mansioni compatibili con le limitazioni fisiche della dipendente

Il Tribunale del Lavoro di Lodi ha confermato la legittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice per soppressione del reparto e delle mansioni a cui era addetta, rilevata l’impossibilità di reimpiego in altre posizioni compatibili con le limitazioni fisiche riscontrate dal Medico Competente e dall’ASL. Impugnando il licenziamento, la lavoratrice aveva in particolare richiesto che fosse accertata la carenza di giustificato motivo, chiedendo la condanna della Società alla reintegrazione ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 300/1970, obiettando la natura ritorsiva del licenziamento e la violazione da parte della Società dell’obbligo di repechage, elencando una serie di postazioni lavorative ritenute compatibili con le limitazioni prescritte in tema di movimenti ripetitivi e sollevamento carichi.

Costituendosi in giudizio, la Società convenuta ha eccepito l’insussistenza del motivo ritorsivo – essendo stata la soppressione della posizione lavorativa effettiva e realizzata nell’ambito di una riorganizzazione finalizzata al contenimento dei costi fissi – offrendo prova della impossibilità di adibire la lavoratrice alle mansioni reclamate nel ricorso.

In accoglimento delle difese spiegate per la Società, il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando la mancata sussistenza del motivo ritorsivo denunciato dalla lavoratrice e dimostrata, sulla base delle risultanze istruttorie, l’impossibilità di reimpiego della lavoratrice in altre mansioni. Così disponendo, il Tribunale ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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