Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con ordinanza n. 4703 del 20 febbraio 2017, si è pronunciato sul ricorso ex art. 1, comma 48 ss. L. 92/2012 presentato da un lavoratore avverso il licenziamento per giusta causa intimatogli da una Società nostra cliente per aver venduto su internet, sotto falso nome, prodotti della stessa. La Società era giunta alla conclusione di procedere con un simile provvedimento all’esito delle indagini condotte da un’agenzia investigativa autorizzata. Il ricorrente, sia in sede di giustificazioni, sia nel ricorso, aveva omesso di negare i fatti contestati ovvero di fornire alcuna controdeduzione al riguardo, dichiarando di essere tenuto a conferire esclusivamente “con l’autorità procedente”. Il Giudice assegnatario della causa, in primo luogo, si è pronunciato d’ufficio sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal lavoratore, affermando che con il ricorso Fornero “non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 (dell’art.1 L. 92/2012)” e che “pertanto, le ulteriori diverse domande, fondate su altri fatti costitutivi, (quale quella qui elevata, fondata sul danno biologico), vanno ritenute inammissibili”. Inoltre il Giudice, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali, ha rigettato l’istanza con cui il ricorrente aveva chiesto l’esclusione del documento prodotto dalla Società sul rapporto investigativo, in quanto “il datore di lavoro può controllare direttamente, mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno (agenzia investigativa, come nella specie) l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione; ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può avvenire anche occultamente”. Da ultimo, in merito alla sussistenza del fatto posto alla base della contestazione disciplinare, il Giudice ha affermato che il ricorrente “anche nelle giustificazioni rese dopo la contestazione disciplinare, non fornisce alcun dato effettivamente utile a manifestare la propria estraneità ai fatti (…)”, precisando che “sarebbe stato sufficiente indicare una provenienza lecita degli oggetti, al fine di evitare ogni tipo di complicazione”. A questo proposito il Giudice ha, altresì, rimarcato che “neppure nel corso della odierna udienza (ndr prima udienza il dipendente) ha fornito una adeguata contestazione a sostegno della principale delle sue asserzioni, ossia l’insussistenza del fatto contestato”. Il Giudice è così giunto alla conclusione che “il comportamento callido e fraudolento del lavoratore determina certamente una irreversibile frattura del rapporto di fiducia che giustifica ampiamente il recesso datoriale”, rigettando integralmente il ricorso e condannandolo alle spese di lite.