Il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro – con sentenza del 29 gennaio 2015 emessa dal Giudice Unico, Dott. Tarantola – ha stabilito che il datore di lavoro, il quale intenda procedere con più di cinque recessi per motivo oggettivo in centoventi giorni nell’ambito di più punti vendita, deve esperire la procedura di licenziamento collettivo laddove i singoli negozi non costituiscano unità produttive autonome da un punto di vista tecnico ed organizzativo. In tali casi, l’impresa è tenuta a rispettare la normativa prevista dalla Legge n. 231/1991, anche se i punti vendita sono situati in province diverse.