La Cassazione con la sentenza 5143 del 1° marzo ha confermato l’orientamento già espresso nella sentenza 12257/2012 secondo cui il criterio dell’accordo sindacale per individuare i destinatari del licenziamento può essere unico e consistere nella prossimità al pensionamento, purché permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza margini di discrezionalità dal datore. In particolare, secondo la Suprema Corte, è legittimo il progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico per ridurre il costo del lavoro che si limita a indicare il numero totale dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali, senza individuare gli uffici o i reparti con eccedenza. Tanto più, se vi è un accordo con i sindacati che all’esito della procedura, nell’ambito di misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta dei requisiti per l’accesso alla pensione. Del resto, conclude la pronuncia, il controllo del giudice si deve indirizzare sulla correttezza della procedura, verificando, al contempo, che non vi siano intenti discriminatori e che il criterio di scelta dei lavoratori sia equo e obiettivo.